Luogo: Marche
Data: settembre 1989
Comparto produttivo: alimentare
Esito: Luca, un enotecnico di 26 anni, ha subito l’avvelenamento da vapori tossici che ne hanno causato il decesso
Dove è avvenuto: all’interno di una cantina in una tenuta vinicola
Cosa si stava facendo: il giovane enotecnico doveva controllare i mosti in fermentazione in grandi vasche di vinificazione.
Descrizione infortunio: Luca stava prelevando un campione mediante un bicchiere di vetro dalla parte superiore delle cisterne contenenti il mosto. Poiché il livello del liquido era basso, Luca si è introdotto con la testa e le braccia all’interno della vasca ma è rimasto soffocato dalla anidride carbonica prodotta dal mosto in fermentazione.
Come prevenire: nel 1989 le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro erano dettate dal DPR 547 del 1955. Già allora il lavoratore subordinato era inteso come la persona che, fuori dal proprio domicilio, presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione del “datore di lavoro”. Quest’ultimo era considerato quindi come il principale debitore di sicurezza nei confronti dei suoi dipendenti. Attuare le misure di sicurezza, rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui erano esposti e soprattutto “disporre ed esigere” che i lavoratori osservino le norme di sicurezza, erano certamente suoi obblighi. I lavoratori, allora come oggi, non dovevano compiere, di propria iniziativa, attività che non fossero di loro competenza e che potessero compromettere la sicurezza propria e altrui. Nello specifico, gli articoli 235 e 236 prevedevano quanto segue:
“I recipienti, quali vasche, serbatoi e simili […] debbono essere provvisti di aperture di accesso aventi […] diametro non inferiore a cm 40”
“Prima di disporre l’entrata dei lavoratori nei luoghi di cui all’art.235, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che all’interno non ci siano gas o vapori nocivi […] deve disporre efficienti lavaggi o ventilazioni o altre misure idonee”
“I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore”
“Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto […] i lavoratori devono essere muniti di […] apparecchi idonei a consentire la normale respirazione”
Premesso che Luca non fosse in alcun modo inquadrabile né come preposto né tantomeno come dirigente, si ritiene che vi siano state diverse le violazioni:
- il datore di lavoro non ha “disposto ed esatto” che il lavoratore avesse osservato tutte le norme di sicurezza;
- chi sovraintendeva ai lavori non ha disposto l’assistenza esterna di un altro lavoratore, né ha fornito apparecchi idonei a consentire di respirare normalmente.
Inoltre, l’infortunio non si sarebbe verificato se la pompa aspirante ad azionamento manuale fosse stata riparata e, di conseguenza, usata per prelevare in sicurezza il campione di mosto da analizzare.
Spostando a oggi l’infortunio, il DPR 177 del 2011, ossia la normativa attualmente in vigore, regolamenta la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, e responsabilizza ancor più i vertici aziendali. Stabilisce inoltre gli obblighi di formazione e addestramento, amplia le dimensioni delle aperture presenti in tali ambienti, obbliga a fornire e far utilizzare DPI salva vita, impone l’uso di attrezzature idonee come le pompe aspiranti.
Ascolta questa storia su Spotify
Per approfondire questa e altre Storie d’Infortunio, è possibile ascoltare il nostro podcast su Spotify.
Accedi al contenuto da qui.
