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Volevo essere a casa per Natale

Luogo: provincia di Torino, Piemonte

Data: dicembre 2012

Comparto produttivo: edilizia / impiantistica

Esito: un operaio è deceduto per un grave trauma cranico in seguito alla caduta dalla sommità di un trabattello privo di intavolati, alto circa7 metri

Dove è avvenuto: in un cantiere per la costruzione di un impianto di produzione di biogas da liquami e generazione di energia elettrica

Cosa si stava facendo: durante il montaggio in opera di un elevatore a coclea, l’infortunato è salito alla sommità di un trabattello alto7 metri per prendere le misura di una feritoia nella quale doveva essere inserito il braccio di un elevatore a coclea.

Descrizione infortunio: Poiché il trabattello era privo di impalcati, l’infortunato si è arrampicato sulla struttura fino alla sommità. Mentre prendeva la misura dell’inclinazione della feritoia, per cause mai chiarite ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo, sbattendo violentemente il capo sul getto di cemento. Il decesso è stato praticamente immediato.

Come prevenire: la dinamica dell’infortunio è di per sé banale: l’infortunato è salito a 7 metri di altezza su un trabattello privo di intavolati e senza adottare alcuna precauzione contro una possibile caduta. Ma le reali cause dell’infortunio sono da cercare più a monte. Sicuramente hanno avuto un ruolo nel predisporre le condizioni per l’infortunio almeno tre elementi importanti: la fretta, dettata dalla necessità di far entrare in funzione l’impianto entro la scadenza del 31 dicembre, l’eccessiva polverizzazione delle lavorazioni in subappalto (per un importo dei lavori di poco superiore al milione di euro sono entrate in cantiere quasi 40 ditte diverse, con subappalti a catena) e l’insufficiente coordinamento, non solo per quanto attiene alla sicurezza, ma anche e soprattutto per gli aspetti di organizzazione del lavoro. Spesso il Coordinatore perla Sicurezza in fase di esecuzione dell’opera è più attento agli aspetti documentali (risultati in regola per il caso in questione) che alle reali problematiche del cantiere, e comunque non è presente in cantiere in modo continuativo. In questo contesto si inserisce il comportamento errato ed imprudente dell’infortunato, che i colleghi ed il datore di lavoro hanno descritto come estremamente coscienzioso e scrupoloso nell’osservare le norme di sicurezza.

L’art. 97, c. 1, del D.L.gs. 81/08 prevede, a carico dell’impresa affidataria (ossia l’impresa incaricata direttamente dal committente per l’esecuzione dei lavori), la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati in subappalto ad altre imprese (e da queste a loro volta ulteriormente subappaltati), ma non prevede tale obbligo a carico delle imprese che si trovano a livello intermedio nei casi di subappalti molto ramificati. Sarà il giudice, quando verrà celebrato il processo, a valutare se l’obbligo può essere esteso, per analogia, dall’impresa affidataria alle imprese intermedie.

Certamente, al di là del coordinamento per la sicurezza, un migliore coordinamento tecnico-operativo fra le imprese operanti in cantiere (attuato anche mediante la presenza costante in cantiere di un tecnico con ruolo di coordinamento operativo) avrebbe potuto ridurre sensibilmente le probabilità di accadimento di un infortunio grave o mortale.